keyboard_tab Contratti di vendita di beni conformi 2019/0771 IT
BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf
- consumatore 34
- venditore 21
- bene 20
- conformità 18
- contratto_di_vendita 14
- installazione 12
- beni 12
- conclusione 9
- difetto 9
- conto 9
- istruzioni 8
- momento 8
- ragionevolmente 8
- l’installazione 7
- requisiti 7
- aggiornamenti 7
- natura 6
- dichiarazione 6
- aspettarsi 6
- stata 6
- oppure 6
- contratto 6
- dell’aggiornamento 6
- pubblica 6
- periodo 6
- stesso 6
- tenendo 5
- digitali 5
- informato 5
- contenuto_digitale 5
- servizio_digitale 5
- conoscenza 5
- tipo 5
- qualità 5
- possiede 5
- elementi 5
- modalità 4
- pubbliche 4
- fornite 4
- dichiarazioni 4
- sicurezza 4
- mancata 4
- forniti 4
- compresi 4
- norma 4
- fornitura 4
- che: 4
- norme 4
- tecniche 4
- prevede 4
Articolo 7
Requisiti oggettivi di conformità
1. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, il bene:
a) | è idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore; |
b) | ove applicabile, possiede la qualità e corrisponde alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; |
c) | ove applicabile, è consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e |
d) | è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta. |
2. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al paragrafo 1, lettera d), se egli dimostra che:
a) | non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione; |
b) | la dichiarazione pubblica è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa; oppure |
c) | la decisione di acquistare il bene non avrebbe potuto essere influenzata dalla dichiarazione pubblica. |
3. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti della sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni nel periodo di tempo:
a) | che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto_di_vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale; oppure |
b) | indicato all’articolo 10, paragrafi 2 o 5, a seconda dei casi, se il contratto_di_vendita prevede una fornitura continua del contenuto_digitale o del servizio_digitale nell’arco di un periodo di tempo. |
4. Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti a norma del paragrafo 3, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:
a) | il venditore abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e |
b) | la mancata installazione da parte del consumatore o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite al consumatore. |
5. Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 3 se, al momento della conclusione del contratto_di_vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 3 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto_di_vendita.
Articolo 6
Requisiti soggettivi di conformità
Per essere conforme al contratto_di_vendita, il bene, in particolare, ove applicabile:
a) | corrisponde alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuale e possiede la funzionalità, la compatibilità, l’ interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto_di_vendita; |
b) | è idoneo ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che è stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto_di_vendita e che il venditore ha accettato; |
c) | è fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche in materia di installazione, previsti dal contratto_di_vendita; e |
d) | è fornito con gli aggiornamenti come previsto dal contratto_di_vendita. |
Articolo 7
Requisiti oggettivi di conformità
1. Oltre a rispettare i requisiti soggettivi di conformità, il bene:
a) | è idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto dell’eventuale diritto dell’Unione e nazionale, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell’industria applicabili allo specifico settore; |
b) | ove applicabile, possiede la qualità e corrisponde alla descrizione di un campione o modello che il venditore ha messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto; |
c) | ove applicabile, è consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l’installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere; e |
d) | è della quantità e possiede le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, normali in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell’ambito dei passaggi precedenti della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell’etichetta. |
2. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al paragrafo 1, lettera d), se egli dimostra che:
a) | non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione pubblica in questione; |
b) | la dichiarazione pubblica è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto secondo le stesse modalità, o con modalità simili a quelle in cui è stata resa; oppure |
c) | la decisione di acquistare il bene non avrebbe potuto essere influenzata dalla dichiarazione pubblica. |
3. Nel caso di beni con elementi digitali, il venditore assicura che al consumatore siano notificati e forniti gli aggiornamenti, compresi gli aggiornamenti della sicurezza, necessari al fine di mantenere la conformità di tali beni nel periodo di tempo:
a) | che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, date la tipologia e la finalità dei beni e degli elementi digitali, e tenendo conto delle circostanze e della natura del contratto, se il contratto_di_vendita prevede un unico atto di fornitura del contenuto_digitale o del servizio_digitale; oppure |
b) | indicato all’articolo 10, paragrafi 2 o 5, a seconda dei casi, se il contratto_di_vendita prevede una fornitura continua del contenuto_digitale o del servizio_digitale nell’arco di un periodo di tempo. |
4. Se il consumatore non installa entro un termine ragionevole gli aggiornamenti forniti a norma del paragrafo 3, il venditore non è responsabile per qualsiasi difetto di conformità derivante unicamente dalla mancanza dell’aggiornamento pertinente, a condizione che:
a) | il venditore abbia informato il consumatore circa la disponibilità dell’aggiornamento e le conseguenze della mancata installazione dello stesso da parte del consumatore; e |
b) | la mancata installazione da parte del consumatore o l’installazione errata dell’aggiornamento da parte del consumatore non sia dovuta a carenze delle istruzioni di installazione fornite al consumatore. |
5. Non vi è difetto di conformità ai sensi del paragrafo 1 o 3 se, al momento della conclusione del contratto_di_vendita, il consumatore era stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità previsti al paragrafo 1 o 3 e il consumatore ha espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto_di_vendita.
Articolo 8
Errata installazione dei beni
L’eventuale difetto di conformità derivante dall’errata installazione del bene è considerato difetto di conformità del bene se:
a) | l’installazione fa parte del contratto_di_vendita ed è stata eseguita dal venditore o sotto la sua responsabilità; oppure |
b) | l’installazione, da eseguirsi a carico del consumatore, è stata effettuata dal consumatore e l’errata installazione dipende da carenze nelle istruzioni di installazione fornite dal venditore o, per i beni con elementi digitali, fornite dal venditore o dal fornitore del contenuto_digitale o del servizio_digitale. |
Articolo 14
Riparazione o sostituzione del bene
1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:
a) | senza_spese; |
b) | entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità; e |
c) | senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene. |
2. Qualora si debba rimediare al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione dei beni, il consumatore deve metterli a disposizione del venditore. Il venditore riprende i beni sostituiti a spese del venditore stesso.
3. Qualora la riparazione richieda la rimozione del bene che è stato installato in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifesti il difetto di conformità, o qualora si riveli necessario sostituire il bene, l’obbligo di riparare o sostituire il bene comprende la rimozione del bene non conforme, e l’installazione del bene sostitutivo o riparato, oppure l’accollo delle relative spese di tale rimozione o installazione.
4. Il consumatore non è tenuto a pagare per il normale uso del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.
whereas